Sicurezza sul lavoroFormazione Sicurezza sul Lavoro: Come Scegliere il Corso Giusto tra Codici ATECO e DVR
28 settembre 2026
Quando un'azienda ci chiama per formare i propri dipendenti, la prima cosa che chiediamo è il codice ATECO. Non si tratta di una semplice formalità: nel sistema della formazione obbligatoria, il codice di attività economica rappresenta il punto di partenza fondamentale per determinare la durata minima della formazione specifica. Per comprendere appieno questo meccanismo, occorre risalire alla sua origine normativa, fissata dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro). La legge impone al datore di lavoro e al dirigente di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata, articolata in due momenti distinti: una formazione generale, focalizzata sui concetti base di rischio, danno e organizzazione della prevenzione, e una formazione specifica, mirata sui rischi connessi alla singola mansione.
IlTesto Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro rinvia la definizione dei dettagli operativi per l'identificazione dei codici ATECO alla Conferenza Stato-Regioni. Questo passaggio ha trovato una fondamentale evoluzione nell'Accordo approvato il 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 e operativamente vincolante per i corsi avviati dal 24 maggio 2026), che ha abrogato e sostituito la disciplina precedente del 2011. Con l'Accordo Stato-Regioni (Allegato IV) sono stati chiariti i criteri strutturali che legano i percorsi formativi alle macrocategorie di rischio attraverso i codici ATECO.
Da questo incrocio nascono le tre classificazioni di rischio — basso, medio e alto — che determinano la durata dei corsi. Mentre la formazione generale resta identica per tutti ed è pari a 4 ore, la parte specifica varia in base alla categoria: occorrono 4 ore per il rischio basso (per un totale di 8 ore iniziali), 8 ore per il rischio medio (12 ore complessive) e 12 ore per il rischio alto (16 ore complessive), fermo restando l'obbligo di aggiornamento quinquennale di 6 ore. Per orientarsi in questa suddivisione, i lavori d'ufficio, il commercio al dettaglio e i servizi rientrano generalmente nel rischio basso; i trasporti, l'agricoltura e l'istruzione nel rischio medio; mentre le costruzioni, la chimica, l'energia e la sanità costituiscono esempi classici di rischio alto. Tuttavia, trattandosi di semplici indicazioni, la classificazione va sempre verificata codice per codice sull'Allegato IV, dato che all'interno della medesima sezione ATECO le singole divisioni possono presentare livelli differenti.
Il livello di rischio non stabilisce soltanto la durata della formazione, ma incide direttamente sulle modalità con cui i corsi possono essere erogati. Ogni aula può accogliere al massimo 30 partecipanti (limite che non si applica alle modalità e-learning) e la verifica finale richiede una frequenza di almeno il 90% delle ore complessive. Per quanto riguarda la formazione a distanza, l'e-learning è sempre consentito per la formazione generale e per tutti i moduli di aggiornamento; al contrario, per la formazione specifica è fruibile unicamente nei settori a rischio basso. Nelle aziende a rischio basso non è peraltro ammesso ricorrere all'e-learning per quei lavoratori che svolgono mansioni esposte a rischio medio o alto, salvo specifiche eccezioni legate a progetti formativi regionali. L'iter si completa con una verifica finale dell'apprendimento diretta a valutare l'effettiva acquisizione delle competenze.
Nell'applicazione pratica di queste regole emerge spesso un dubbio burocratico: come comportarsi di fronte all'adozione della classificazione ISTAT ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 in sostituzione della versione 2007? La risposta risiede nel fatto che l'Accordo del 17 aprile 2025 continua a fare riferimento, nel suo Allegato IV, alla struttura ATECO 2007. L'adozione del nuovo codice sulla visura camerale non modifica quindi in automatico il livello di rischio aziendale. Chi dispone di un codice ATECO 2025 deve semplicemente ricondurlo al corrispondente codice della classificazione precedente utilizzando la tavola di raccordo pubblicata dall'ISTAT, senza fare affidamento su tabelle informali prive di valore ufficiale.
Tuttavia, fermarsi al solo codice ATECO costituisce l'errore più comune e rischioso. La normativa e le pronunce ministeriali ricordano chiaramente che il codice aziendale è un'indicazione presuntiva: il vero elemento determinante è la mansione concretamente svolta dal lavoratore, analizzata all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Questo principio di prevalenza della mansione sul settore è stato ribadito più volte dal Ministero del Lavoro, prima con l'interpello n. 11/2013 e di recente con l'interpello n. 1/2025. Quest'ultimo ha chiarito che, se dalla valutazione dei rischi emerge che un lavoratore (come nel caso del personale docente) non è esposto neppure saltuariamente a rischi medi o alti, lo si può avviare ai corsi previsti per il rischio basso, applicando la regola generale riportata nell'Accordo. Il ragionamento vale anche in senso opposto: un'azienda di commercio all'ingrosso, pur classificata a rischio basso dal codice ATECO, che impieghi lavoratori nella movimentazione di sostanze chimiche pericolose, non potrà limitarsi a una formazione di 4 ore di parte specifica, poiché la formazione risulterebbe formalmente corretta ma sostanzialmente inadeguata.
Anche la tempistica di erogazione e la gestione amministrativa richiedono estremo rigore. Come confermato dai chiarimenti ministeriali del marzo 2026, la formazione deve avvenire in occasione dell'assunzione, del cambio di mansione o dell'introduzione di nuove attrezzature e tecnologie, senza più poter contare sulla deroga dei 60 giorni dall'assunzione prevista dalla vecchia normativa del 2011. Durante i corsi è possibile raggruppare in un'unica classe lavoratori provenienti da settori diversi purché appartenenti alla stessa classe di rischio e con mansioni omogenee. In seguito, l'ente formatore emetterà l'attestato — nel quale non è obbligatorio, ma facoltativo, indicare il codice ATECO — e sarà tenuto a conservare il fascicolo del corso per almeno dieci anni.
Sottovalutare questi aspetti espone l'azienda a conseguenze sanzionatorie severe. Destinare un dipendente a un corso per rischio basso quando la sua mansione reale richiede una formazione per rischio medio o alto equivale a non aver erogato una formazione adeguata ai sensi dell'art. 37, comma 1. Tale inadempienza è punita dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente, con importi che raddoppiano se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicano se supera le dieci unità.
In conclusione, il codice ATECO rappresenta l'indispensabile bussola iniziale per orientarsi nel panorama della sicurezza sul lavoro, ma la rotta definitiva viene tracciata unicamente dall'analisi dei rischi reali presenti in azienda. Dalla verifica della visura camerale all'esame del DVR, fino alla suddivisione dei lavoratori in gruppi omogenei e alla scelta della modalità formativa idonea, la progettazione dei corsi richiede un approccio sartoriale. È proprio in questo percorso di sintesi tra il dato burocratico e le mansioni effettive che affianchiamo le aziende, garantendo che l'obbligo formativo si traduca in reale tutela per i lavoratori e in assoluta conformità per l'organizzazione.
