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RLS: chi è, cosa fa e le novità 2025 su aggiornamento e formazione in e-learningRLS

RLS: chi è, cosa fa e le novità 2025 su aggiornamento e formazione in e-learning

11 settembre 2026

Nelle aziende italiane la sicurezza sul lavoro è affidata oltre che al datore di lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a una figura di rappresentanza dei lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: l'RLS.

Chi è l'RLS

L'RLS è la persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli in tutte le questioni relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La figura è disciplinata dall'art. 47 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza).

Nelle aziende fino a 15 dipendenti viene eletto direttamente dai lavoratori; in quelle con più di 15 dipendenti, l'elezione avviene nell'ambito delle rappresentanze sindacali. Il datore di lavoro ha comunque l'obbligo di informare i dipendenti del loro diritto a eleggere un RLS.

Cosa fa l'RLS

L'RLS non ha poteri di vigilanza diretta né funzioni sanzionatorie, il suo è un ruolo di rappresentanza e consultazione. In concreto, tra i suoi compiti principali (art. 50, D.Lgs. 81/08):

  • raccoglie dai lavoratori segnalazioni e osservazioni relative alla salute e sicurezza;

  • viene consultato nella valutazione dei rischi aziendali;

  • accede ai luoghi di lavoro e alla documentazione aziendale in materia di sicurezza;

  • partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione;

  • può segnalare al datore di lavoro, all'RSPP e alle autorità competenti eventuali situazioni di rischio riscontrate;

  • formula osservazioni in occasione delle visite ispettive.

Il rapporto con datore di lavoro e RSPP

All'interno del sistema di prevenzione aziendale, RLS, datore di lavoro e RSPP hanno ruoli distinti e non sovrapponibili. Il datore di lavoro è il responsabile della sicurezza in azienda e designa l'RSPP (il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che lo affianca tecnicamente); l'RLS, invece, è eletto dai lavoratori e risponde a loro.

La legge stabilisce un'incompatibilità esplicita tra i due ruoli: l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 81/08 prevede che l'esercizio delle funzioni di RLS sia incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. RLS e RSPP non possono quindi mai coincidere nella stessa persona.

Il datore di lavoro, inoltre, non decide in autonomia su tutto: l'art. 50, comma 1, lettera c) impone che l'RLS venga consultato sulla designazione dell'RSPP (oltre che degli addetti antincendio, primo soccorso e del medico competente); l'art. 18, comma 1, lettera s) rende questo obbligo di consultazione vincolante, anche se il parere dell'RLS non è vincolante nel merito. Il momento di incontro formale tra le diverse figure è la riunione periodica prevista dall'art. 35, obbligatoria almeno una volta l'anno nelle aziende con più di 15 lavoratori, a cui partecipano datore di lavoro, RSPP, medico competente (se nominato) e RLS.

La formazione: un obbligo, non un'opzione

L'art. 37, commi 10 e 11 del D.Lgs. 81/08 impone una formazione "particolare e adeguata" per chi ricopre il ruolo di RLS. In pratica:

  • formazione iniziale: durata minima di 32 ore, di cui almeno 12 dedicate ai rischi specifici del settore e alle relative misure di prevenzione e protezione;

  • aggiornamento periodico, con cadenza annuale, non derogabile: 4 ore annue nelle aziende da 15 a 50 lavoratori, 8 ore annue in quelle con più di 50 lavoratori.

Un aspetto che molte aziende sottovalutano: la formazione dell'RLS è interamente a carico del datore di lavoro, sia in termini economici sia come orario di lavoro. Le ore dedicate al corso non possono essere sottratte alla retribuzione né recuperate con lavoro straordinario.

La novità di fine 2025: l'aggiornamento arriva anche nelle micro imprese

Fino a poco tempo fa l'obbligo di aggiornamento periodico riguardava solo le aziende con più di 15 lavoratori: per le realtà più piccole la normativa non forniva indicazioni specifiche. Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 31 dicembre 2025), ha colmato questo vuoto: l'obbligo di aggiornamento periodico dell'RLS viene ora esteso anche alle imprese con meno di 15 lavoratori, rimandando alla contrattazione collettiva nazionale la definizione della durata e della periodicità specifica per questa fascia dimensionale.

Per le micro e piccole imprese si tratta di una novità da monitorare con attenzione: la formazione dell'RLS, finora percepita da molti titolari come un adempimento riservato alle aziende più strutturate, riguarda oggi anche le realtà più piccole.

La novità: la formazione in e-learning

Con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025) la formazione dell'RLS può oggi essere erogata anche in modalità e-learning.

Resta fermo un principio generale, stabilito dall'art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08: è la contrattazione collettiva nazionale (CCNL) a definire le modalità di erogazione della formazione RLS, sia per il corso iniziale sia per gli aggiornamenti annuali. Un CCNL potrebbe quindi, in teoria, escludere espressamente l'e-learning per questa figura; in pratica, però, i contratti collettivi dei principali settori (commercio, metalmeccanico, chimico-farmaceutico, edile) sono già orientati ad ammettere corsi RLS a distanza. Vale comunque la pena verificare il CCNL applicato in azienda, per tenere conto di eventuali previsioni specifiche.

Per essere valida, la formazione a distanza deve rispettare requisiti precisi: tracciamento dei tempi di fruizione, test di verifica dell'apprendimento e assistenza tutoriale a disposizione del corsista.

Per le aziende questo si traduce in un vantaggio concreto: meno giornate lavorative sottratte all'attività, maggiore flessibilità negli orari di fruizione e, per l'RLS, la possibilità di seguire il corso senza spostamenti.

Cosa rischia l'azienda se non forma l'RLS

Non è solo una questione di buona organizzazione: la mancata formazione dell'RLS è una violazione sanzionata penalmente. La giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato che l'inadempimento degli obblighi formativi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08, incluso il comma 10, dedicato proprio alla formazione dell'RLS, espone il datore di lavoro alla sanzione penale prevista dall'art. 55, comma 5, lettera c) del medesimo decreto (arresto o ammenda, con importi soggetti a periodico adeguamento ISTAT). Un motivo in più, oltre alla tutela dei lavoratori, per non trattare questo adempimento come secondario.

Formati con PQM

PQM propone percorsi di formazione per RLS conformi al D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con la possibilità di scegliere tra modalità in presenza ed e-learning, in base a quanto previsto dal CCNL applicato in azienda.

Per informazioni sui corsi disponibili e sulle prossime edizioni, contattaci al numero 091 590323 o presso la nostra sede di Cortile La Mantia 7, Palermo.



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